Art. 2.
(Albo dei ricercatori).

      1. È istituito presso il Ministero dell'università e della ricerca l'albo nazionale dei ricercatori per il settore pubblico e privato. L'iscrizione all'albo avviene sulla base di requisiti curricolari definiti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca. È istituita altresì, presso lo stesso Ministero, un'anagrafe informatica contenente i dati e le esperienze scientifiche e professionali dei ricercatori, collegata alla borsa continua nazionale del lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni.

 

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